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Media – Il Consiglio di Stato mette una “pietra” sul presente de IL ROMANISTA

Di seguito la sentenza del Consiglio di Stato di fronte all’ordinanza presentata dagli avvocati de "IL ROMANISTA"

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Registro Ordinanze: 1231/2009

Registro Generale:1260/2009

 

Sezione Quarta

 

composto dai Signori:
    

Pres. f.f. Luigi Maruotti

Cons. Pier Luigi Lodi

Cons. Armando Pozzi

Cons. Anna Leoni

Cons. Vito Carella Est.  

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 10 Marzo 2009 .

 

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l’appello proposto da:

  I ROMANISTI SOC.COOP.

rappresentata e difesa da:   Avv.  CLARA FRATICELLI

  Avv.  MARCELLO MOLE’

con domicilio  eletto in Roma VIA DELLA FARNESINA, 272   

presso MARCELLO MOLE’

 

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresentata e difesa da: AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

presso AVVOCATURA GEN. STATO

 

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR  LAZIO  –  ROMA  – Sezione  I   n. 673/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONTRIBUTI (ART. 3 L. 250/1990) – IMPRESE  EDITRICI  ED  IMPRESE  RADIOFONICHE;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti, l’avv. Molè, l’avv. Fraticelli e l’avvocato dello Stato Maddalo;

 

Rilevato che all’appellante sono stati riconosciuti i contributi per l’editoria – al compimento del triennio di edizione della testata dopo la trasformazione in società cooperativa – con decorrenza 29 dicembre 2008, mentre l’impugnazione mira alla decorrenza anteriore del 10 settembre 2007, computando il triennio dalla data di prima attivazione della testata giornalistica;

Considerato – al giudizio prognostico proprio dell’odierna fase – che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono da condividere e che, comunque, la pretesa azionata deve essere previamente esaminata nell’appropriata sede del merito;

Ritenuto che – nelle more di tale giudizio – il danno lamentato non ha consistenza grave in quanto assimilabile ad “arretrato” come tale suscettibile di eventuale integrale riparazione con la decisione finale di merito;

 

P.Q.M.

 

Respinge l’appello ( Ricorso numero: 1260/2009 ). Spese compensate.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 10 Marzo 2009
 
L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE F.F.

Vito Carella                                                                                        Luigi Maruotti

 

 
IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

"Fumata nera" in casa de Il Romanista (quotidiano dei tifosi romanisti), che sperava di vedere accettate le proprie ragioni di fronte al Consiglio di Stato, per quanto riguardava la pratica dei contributi per l’editoria dei primi tre anni di attività. (nella foto una "cover" de "Il Romanista")

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