Media – Il Consiglio di Stato mette una “pietra” sul presente de IL ROMANISTA
Di seguito la sentenza del Consiglio di Stato di fronte all’ordinanza presentata dagli avvocati de "IL ROMANISTA"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze: 1231/2009
Registro Generale:1260/2009
Sezione Quarta
composto dai Signori:
Pres. f.f. Luigi Maruotti
Cons. Pier Luigi Lodi
Cons. Armando Pozzi
Cons. Anna Leoni
Cons. Vito Carella Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 10 Marzo 2009 .
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
I ROMANISTI SOC.COOP.
rappresentata e difesa da: Avv. CLARA FRATICELLI
Avv. MARCELLO MOLE’
con domicilio eletto in Roma VIA DELLA FARNESINA, 272
presso MARCELLO MOLE’
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentata e difesa da: AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
presso AVVOCATURA GEN. STATO
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO – ROMA – Sezione I n. 673/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONTRIBUTI (ART. 3 L. 250/1990) – IMPRESE EDITRICI ED IMPRESE RADIOFONICHE;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti, l’avv. Molè, l’avv. Fraticelli e l’avvocato dello Stato Maddalo;
Rilevato che all’appellante sono stati riconosciuti i contributi per l’editoria – al compimento del triennio di edizione della testata dopo la trasformazione in società cooperativa – con decorrenza 29 dicembre 2008, mentre l’impugnazione mira alla decorrenza anteriore del 10 settembre 2007, computando il triennio dalla data di prima attivazione della testata giornalistica;
Considerato – al giudizio prognostico proprio dell’odierna fase – che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono da condividere e che, comunque, la pretesa azionata deve essere previamente esaminata nell’appropriata sede del merito;
Ritenuto che – nelle more di tale giudizio – il danno lamentato non ha consistenza grave in quanto assimilabile ad “arretrato” come tale suscettibile di eventuale integrale riparazione con la decisione finale di merito;
P.Q.M.
Respinge l’appello ( Ricorso numero: 1260/2009 ). Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 10 Marzo 2009
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Vito Carella Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
"Fumata nera" in casa de Il Romanista (quotidiano dei tifosi romanisti), che sperava di vedere accettate le proprie ragioni di fronte al Consiglio di Stato, per quanto riguardava la pratica dei contributi per l’editoria dei primi tre anni di attività. (nella foto una "cover" de "Il Romanista")
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