Calcio – Prosciolto Luca Baraldi – ex ceo di Parma calcio
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CDN
(2008/2009)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente;
dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Luca Giraldi,
Componenti; dall’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta,
Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è
riunita i giorni 30 aprile 2009 e 18 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:
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(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO
TANZI (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Parma SpA in
Amministrazione Straordinaria) E LUCA BARALDI (Amministratore Delegato della
Soc. AC Parma SpA in Amministrazione Straordinaria) (nota n. 7424/686pf07-
08/SP/blp del 15.5.2009).
Il Procuratore Federale ha deferito:
? Stefano Tanzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.C. Parma S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria all’epoca dei fatti, per aver violato i principi di lealtà, probità
e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione alla abnorme e
strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive di sei calciatori, attraverso la
sottoscrizione dei relativi contratti;
? Luca Baraldi, Amministratore Delegato di A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione
Straordinaria, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1,
comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente,
trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione alla contabilizzazione nel
bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei sei
contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili.
Alla riunione del 30/4/09 la Commissione Disciplinare Nazionale ha disposto la
rinnovazione del deferimento nei confronti dell’incolpato.
Il Baraldi ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale protesta la sua assoluta
estraneità alle violazioni contestate e chiede il proscioglimento per motivi di rito e di merito.
Alla successiva riunione del 18/6/2009 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto
per i deferiti l’irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione ed € 5.000,00 di
ammenda per Stefano Tanzi e anni uno di inibizione e € 10.000,00 di ammenda per Luca
Baraldi.
Il Baraldi, comparso personalmente, ed il suo difensore hanno chiesto il proscioglimento.
Nessuno è comparso per Tanzi, ritualmente avvisato.
Il presente giudizio trae origine dallo stralcio del procedimento N°. 686 del 2007/2008 dai
procedimenti riuniti N°. 296 e 812 del 2006/2007.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di rito sollevate dal Baraldi nella sua memoria
difensiva.
Questa Commissione Disciplinare ha avuto modo più volte di osservare come sia
assolutamente improprio ritenere applicabile all’art. 32, comma 6, C.G.S. il regime delle
nullità previsto dall’art. 415 bis C.P.P. per l’avviso all’indagato della conclusione delle
indagini preliminari. L’art. 32, comma 6 non indica un termine per la comunicazione ivi
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prevista, che può avvenire anche contestualmente al deferimento, né tantomeno sanziona
con la nullità assoluta l’eventuale omissione o ritardo.
Inoltre l’atto di deferimento non può essere ritenuto attività di indagine per gli effetti di cui
all’art. 32, comma 11 C.G.S .
Dalle complesse attività istruttorie sono emersi i seguenti fatti.
In data 27/28 giugno 2003, le società A.C. Milan e A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione
Straordinaria hanno perfezionato, mediante il deposito presso la competente lega, sei
contratti di variazione di tesseramento riguardanti i diritti alle prestazioni di altrettanti
calciatori. In particolare A.C. Milan ha ceduto a A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione
Straordinaria i diritti relativi ai calciatori Favaro Davide, Stefani Mirko e Donadel Marco e
A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha ceduto ad A.C. Milan i diritti relativi
ai calciatori Porcari Filippo, Ferretti Luca e Massaro Roberto;
il corrispettivo complessivamente pattuito a favore di A.C. Milan per la cessione dei diritti
sopra indicati risultante dai contratti ammonta ad € 8.000.000; il corrispettivo
complessivamente pattuito a favore di A.C. Parma S.p.a. in Amministrazione Straordinaria,
per la cessione dei predetti diritti, ammonta ad € 8.000.000;
il diritto Porcari, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Milan per poter stipulare un
contratto sportivo con il calciatore, è stato immediatamente trasferito a titolo temporaneo e
gratuito ad altra Società iscritta al campionato di serie inferiore a quella ove avrebbe
militato, nella stagione 2003/2004, la società A.C. Milan. Inoltre, al termine della stagione
sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto l’accordo di compartecipazione
correlato al diritto Porcari attribuendo allo stesso il valore di € 1.000 a fronte della
compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo di € 2.000.000;
il diritto Ferretti, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Milan per poter stipulare un
contratto sportivo con il calciatore, è stato immediatamente trasferito a titolo temporaneo e
gratuito ad altra Società iscritta al campionato di serie inferiore a quella ove avrebbe
militato, nella stagione 2003/2004, la società A.C. Milan. Inoltre, al termine della stagione
sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto l’accordo di compartecipazione
correlato al diritto Ferretti attribuendo allo stesso il valore di € 1.000 a fronte della
compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo di € 2.000.000;
il diritto Massaro, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Milan per poter stipulare un
contratto sportivo con il calciatore, è stato immediatamente trasferito per tutte le stagioni di
durata del contratto quinquennale stipulato, a Società iscritte a campionati di serie inferiore
senza mai entrare nella rosa dei calciatori a disposizione dell’A.C. Milan;
il diritto Donadel, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Parma per poter stipulare un
contratto sportivo con il calciatore, è stato oggetto di ulteriore trasferimento allo scadere
dell’accordo di compartecipazione e cioè al termine della stagione sportiva successiva; la
risoluzione dell’accordo di compartecipazione è avvenuta, tra le medesime due Società,
attribuendo al diritto Donadel il valore di € 1.600.00 solo un anno dopo la stipulazione del
contratto nel quale la cessione del diritto è avvenuta al prezzo esorbitante di € 4.000.000;
il diritto Favaro, rappresentativo del vantaggio acquisito dal Parma per poter stipulare un
contratto sportivo con il calciatore, è stato trasferito, per le stagioni sportive di durata del
contratto stipulato con il Parma, ad altre Società iscritte a campionati di serie C.
Inoltre, al termine della stagione sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto
l’accordo di compartecipazione correlato al diritto Favaro attribuendo allo stesso il valore di
€ 1.000 a fronte della compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo
di € 2.000.000;
il diritto Stefani rappresentativo del vantaggio acquisito dal Parma per poter stipulare un
contratto sportivo con il calciatore, è stato trasferito, per le stagioni sportive di durata del
contratto stipulato con il Parma, ad altre Società iscritte a campionati di serie C.
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Inoltre, al termine della stagione sportiva 2003/2004, le medesime Società hanno risolto
l’accordo di compartecipazione correlato al diritto Stefani attribuendo allo stesso il valore di
€ 1.000 a fronte della compravendita intervenuta l’anno precedente all’esorbitante prezzo
di € 2.000.000.
Appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni in base alle quali nella Relazione
istruttoria prodotta in atti, alla data di cessione il valore massimo attribuibile ai diritti
acquisiti dalla soc. A.C. Parma viene indicato in € 1.400,00 mentre quello dei diritti
acquisiti dalla soc. A.C. Milan viene indicato in € 750.000,00.
Esistono infatti dei parametri oggettivi come l’età, il ruolo, il compenso, l’esperienza, lo
stato di salute, la storia economica dei trasferimenti, la possibilità concreta di impiego, etc.,
che consentono di attribuire il valore di massima di un giocatore.
Pertanto l’importo dei corrispettivi pattuiti è evidentemente abnorme, anche in
considerazione dell’eccezionale simmetria delle operazioni in questione e dell’identico
esito di tutti i trasferimenti (a parziale eccezione di quello del calciatore Donadel).
Sta di fatto che in forza delle artificiose operazioni sopra descritte l’A.C. Parma ha
registrato nel bilancio chiuso al 30/6/2003 una plusvalenza di € 7.961.000.
Tali operazioni erano finalizzate ed hanno permesso la contabilizzazione al 30/6/03 di
ricavi inesistenti che hanno fatto apparire perdite di esercizio inferiori a quelle reali.
Tali fatti configurano certamente la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità
imposti agli associati dall’art. 1, comma 1, C.G.S.
Resta da stabilire a chi debba essere attribuita disciplinarmente tale violazione.
Non appare dubbia la responsabilità del Tanzi, Presidente della società all’epoca delle
operazioni, che ha sottoscritto tutti i contratti in questione.
Al contrario la responsabilità del Baraldi non emerge dagli atti di causa. Infatti alla data
della sottoscrizione dei contratti il Baraldi non faceva parte dell’A.C. Parma essendo
tesserato per la Lazio ed al momento dell’approvazione del bilancio, avvenuta nel febbraio
successivo, contrariamente a quanto sostenuto nel deferimento, l’incolpato non rivestiva la
carica di Amministratore delegato bensì quella di Consigliere d’Amministrazione con
alcune limitate deleghe gestionali. Il bilancio non è stato sottoscritto dal Baraldi che si è
solo limitato ad approvarlo unitamente a tutti gli altri Consiglieri d’Amministrazione, nella
nota drammatica situazione in cui si trovava la società. Va detto anche che, di fatto, il
Parma in conseguenza di tale drammatica situazione di decozione non ha tratto alcun
vantaggio concreto da tale approvazione.
L’estraneità del Baraldi dai fatti contestati assorbe anche l’ulteriore contestazione a lui solo
rivolta relativa all’art. 7, comma 1, C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del
vigente C.G.S.
Va pertanto affermata la responsabilità del solo Sig. Stefano Tanzi per il quale sanzione
congrua appare quella di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Sig. Tanzi Stefano la sanzione
dell’inibizione per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
Proscioglie il Sig. Baraldi Luca da ogni addebito.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
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Pubblicato in Roma il 22 giugno 2009
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE
Antonio Di Sebastiano Giancarlo AbeteRiportiamo la sentenza di proscioglimento di Luca Baraldi – ex amministratore delegato del Parma calcio.
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