Ricerche – Focus sul tema dell’Ambush Marketing (3)
Interventi legislativi: excursus storico e prospettive di sviluppo
In tale contesto, tra i Paesi ospitanti le manifestazioni sportive di valore mondiale si è consolidata la prassi di varare leggi ad hoc allo scopo di prevenire e, in caso, reprimere ogni attività parassitaria.
I primi significativi approcci in materia possono rinvenirsi nella legislazione australiana: la Legge n. 22 del 1996, nota come “Sydney 2000 Games Protection Act 1996”, e l’“Olympic Arrangement Act 2000” prescrivevano una tutela piuttosto ampia relativamente alla trasmissione televisiva dell’evento, alla pubblicità ad esso collegata e ai simboli utilizzati per contraddistinguerlo, non riuscendo però a prevenire ogni possibile abbinamento illecito.
E’ il Sud Africa a compiere il primo passo decisivo in tal senso, in occasione della Coppa del Mondo di Cricket nel 2003: emendando il “Trade Practices Act 1976”, si proibì ogni dichiarazione (intesa come messaggio pubblicitario) falsa o ingannatoria che potesse suggerire un collegamento contrattuale o qualsiasi altro tipo di abbinamento del marchio all’evento.
Seguirono altri sviluppi legislativi, in riferimento ai quali si segnala la previsione emanata dal legislatore australiano in occasione dei Giochi del Commonwealth svoltisi a Melbourne nel 2006: si vietava qualsiasi comportamento idoneo a suggerire il collegamento di un determinato marchio con i Giochi nonché, viceversa, a metterne in dubbio il patrocinio da parte dei soggetti legittimati.
Su questa falsariga ha proseguito il Portogallo, che in occasione del Campionato Europeo di calcio del 2004, nel tentativo di predisporre un’adeguata tutela anche nei confronti dei soggetti che, pur non suggerendo alcun abbinamento, sfruttino gratuitamente, con iniziative parallele, l’attenzione del pubblico per l’evento, ha sanzionato qualsiasi associazione non autorizzata con la manifestazione. L’ampiezza e l’indeterminatezza di una tal previsione furono oggetto di ricorso in sede costituzionale, ma l’istanza fu respinta. Sempre in Portogallo si è tenuta nell’estate 2009 la seconda edizione dei Giochi della Lusofonia (una manifestazione sportiva internazionale tesa a celebrare il legame tra i paesi di lingua portoghese). Per tale occasione il legislatore portoghese ha emanato il Decreto-Legge n. 193/2008, diretto alla protezione dei simboli e dei marchi dell’evento attraverso l’indicazione di determinate condotte vietate e la previsione di un articolato sistema di sanzioni.
Dal canto suo l’Italia, in occasione dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha adottato una previsione di largo respiro, proibendo a chiunque non rivesta la qualifica di sponsor ufficiale l’utilizzo di qualsiasi espediente che potesse indurre in errore i consumatori circa l’esistenza di un rapporto di licenza o qualsiasi altro tipo di rapporto patrocinatorio tra il prodotto o servizio commercializzato e i Giochi olimpici.
Simili statuizioni sono state introdotte in occasione dello svolgimento di rilevanti manifestazioni sportive, in Gran Bretagna , Canada e Nuova Zelanda. In quest’ultimo caso, ad esempio, viene sanzionata (con ammenda) ogni tipo di attività che possa indurre una persona ragionevole a credere che esista una connessione tra l’evento e il prodotto, servizio, marchio o la persona che fornisce il prodotto o il servizio medesimi .
La legislazione relativa al tema che occupa è connotata da un accentuato sviluppo orizzontale della stessa, nel senso che la disposizione normativa precedentemente emanata dai legislatori di altri Paesi diviene punto di partenza dal quale si procede per apprestare una tutela sempre più ampia ed incisiva.
L’esempio più eclatante del fenomeno in esame è il London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006, nell’elaborazione del quale grande rilievo ha avuto la legislazione australiana emanata in occasione delle olimpiadi di Sidney. Il London Act è poi diventato, a sua volta, un importante punto di riferimento per successive esperienze legislative: si ricorda in particolare il Major Events Management Act 2007, emanato dalla Nuova Zelanda, nonché la normativa canadese adottata in vista dei Giochi olimpici invernali di Vancouver 2010.
Alla rigorosa disciplina del London Olympics Bill del 2005, il quale pone una presunzione di infrazione in ogni caso di utilizzo congiunto delle espressioni “summer” e “2012”, sembra essersi invece ispirato il legislatore sudafricano per l’emanazione del “2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act 12 of 2006”. In forza della Sezione 2 di detta legge, il Ministro del Commercio e dell’Industria ha qualificato la Coppa del Mondo FIFA del Sud Africa 2010 come “evento protetto” nell’accezione dell’art. 15 del Merchandise Act del 1941, il quale stabilisce il divieto di qualsivoglia utilizzo (visivo, uditivo o qualunque altro metodo di utilizzo a fini commerciali) di un marchio in relazione all’“evento protetto” senza il preventivo consenso del titolare.
La produzione normativa in esame presenta tuttavia anche profili di sviluppo verticale, rinvenibili allorquando all’interno dello stesso Paese ospitante si svolgono eventi significativi successivamente a quello che ha dato causa all’adozione delle tutele in vigore.
Tale sviluppo verticale prescinde dall’importanza dell’evento, nel senso che la tendenza è quella di approntare progressivamente una protezione sempre più ampia, indipendentemente dalla dimensione globale degli eventi che si succedono. In altre parole, anche laddove una manifestazione dovesse rivestire minor prestigio rispetto a quella che era stata oggetto di legiferazione, il Paese ospitante tende comunque a predisporre una tutela quantomeno equivalente a quella prevista per l’evento anteriore.
Un esempio in tal senso è rappresentato proprio dal già citato Major Events Management Act 2007, redatto in previsione della Coppa del Mondo di rugby del 2011 e della Coppa del Mondo di cricket che la Nuova Zelanda ospiterà insieme all’Australia nel 2015: le stesse disposizioni saranno utilizzate anche per tutelare altri eventi come il Campionato del Mondo di rowing del 2010 e la Coppa del Mondo di calcio femminile under 17, nonostante risulti evidente il differente grado di interesse e quindi la minor necessità di protezione legata a questi ultimi eventi.
Le implicazioni logiche di questa proliferazione legislativa sono evidenti: per un verso, gli organizzatori sono portati a richiedere un investimento sempre più ingente da parte dei soggetti interessati, a fronte della garanzia di una protezione così forte nelle interazioni tra marchio ed evento; per altro verso, gli sponsor richiederanno una tutela sempre maggiore in considerazione dell’importanza dell’investimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sarebbe auspicabile, de jure condendo, una collaborazione a livello internazionale in materia: l’adozione di un modello comune in relazione ad eventi che hanno una portata internazionale consentirebbe di evitare gli attacchi “parassitari” sopra descritti, sarebbe idonea ad ottenere un’applicazione uniforme e condurrebbe ad una giurisprudenza maggiormente coerente e bilanciata.
Luca Ferrari
CBA – Studio Legale e Tributario
Con la collaborazione di Gabriele Nicolella e Stella Riberti
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