Calcio – Interpretazione FIGC sull’Accordo Collettivo
Considerazioni relative alla disposizione del contratto tipo del luglio del 1984
Il principio, sin dalla sua prima introduzione nel contratto tipo del 1984 aveva il legittimo e comprensibile fine di impegnare la società nei confronti del calciatore affinché curasse, anche nell’interesse societario, la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla dignità professionale dello stesso. Si precisava che allenamenti differenziati o individuali potevano essere giustificati da ragioni strettamente tecniche. Tale disposizione applicata in buona fede, secondo il principio generale dettato dall’art 1375 c.c. in materia di esecuzione del contratto, persegue il legittimo fine di garantire al professionista il diritto di allenarsi correttamente e compiutamente, onde consentirgli la migliore prestazione e ciò evidentemente anche nell’interesse della società. Dunque la norma disciplina un rapporto perfettamente sinallagmatico, perché da un lato vi è il diritto del calciatore di allenarsi al meglio, a cui corrisponde l’obbligo della società di offrirgli tale possibilità e dall’altro l’impegno del calciatore a fornire la migliore prestazione a fronte di un diritto della società di riceverla. Il tutto peraltro nel reciproco interesse delle parti, considerato che qualità elevate di un calciatore costituiscono un valore tanto per quest’ultimo, tanto per la società. In un’ottica di assoluta buona fede, si prevedeva soltanto che gli allenamenti differenziati o individuali fossero consentiti per ragioni squisitamente tecniche, e tale precisazione implicava che gli allenamenti si tenessero generalmente insieme o che comunque vi fosse un sotteso diritto del calciatore professionista a far parte del gruppo della prima squadra.
Considerazioni relative alle disposizioni previste negli accordi collettivi dal luglio del 1986 sino al 30 giugno 2010
No Comment