FederSupporter interviene sul tema ‘Calcioscommesse’
Circa la diffusione in oggetto alcuni soci di Federsupporter, piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto precisazioni che di seguito si forniscono.
Alla SS Lazio spa, in quanto Società quotata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 185 e 187/ter del T.U.F. ( Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria).
Ne consegue che la diffusione di informazioni, voci, notizie false o fuorvianti, tramite mezzi di informazione, compreso internet od ogni altro mezzo, che influisca o sia suscettibile di influire sul prezzo di strumenti finanziari, ove costituente illecito penale, comporta la reclusione da uno a sei anni e, ove costituente illecito amministrativo, la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.
Per i giornalisti, il secondo comma dell’art. 187/ter prevede che la suddetta diffusione và valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione.
Per quanto riguarda specificamente la diffusione di informazioni, voci, notizie relative al coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi calciatori nell’indagine penale in corso concernente il così detto “Calcioscommesse”, bisogna tenere conto, ai fini della valutazione di eventuali responsabilità, penali o amministrative, che la predetta Società, con proprio comunicato del 21 dicembre scorso, ha dichiarato di essere totalmente estranea a qualunque indagine, così come vi sono estranei i suoi Dirigenti ed i suoi calciatori.
Per gli illeciti di cui agli artt. 185 e 187/ter richiamati, si procede d’ufficio, nel primo caso, da parte dell’Autorità giudiziaria e, nel secondo caso, da parte della Consob.
Diffusione di informazioni, voci, notizie circa il coinvolgimento
della SS Lazio spa e di suoi calciatori nell’indagine penale in corso relativa
al così detto “Calcioscommesse”.
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