Federazioni Italiane

Federsupporter – Trasferimenti e tesseramenti di calciatori: la Procura della FIGC mette sotto accusa il mondo del calcio

Come risulta, infatti, dai Comunicati ufficiali della FIGC del 21 e 23 febbraio 2012 ed ai fini di una ampia e compiuta valutazione del fenomeno, particolarmente significativo per vastità e gravità, costituito da documentate irregolarità nell’acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, si deve tenere presente che i deferimenti formalizzati “ valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto..” hanno riguardato in totale ben :

 

n. 8 società di Lega di Serie A (Lazio, Palermo, Atalanta, Napoli, Juventus, Bologna, Genoa, Parma);

n. 5 società di Lega di Serie B (Bari, Sampdoria, Torino, Padova, Livorno) ;

n. 18 dirigenti;

n. 18 calciatori;

n. 28 Agenti di calciatori ,

e coinvolte n. 9 società di consulenza in campo sportivo.

Le contestazioni riguardano, al di là di rilevate omissioni formali e documentali, la cui sussistenza è peraltro fondamentale nella commissione delle violazioni, ipotesi di ben altra rilevanza, quali false e/o omesse dichiarazioni e, soprattutto, situazioni di conflitto di interessi in capo agli agenti dei calciatori che hanno agito sia nell’interesse del loro assistito (il calciatore) sia sulla base di “ mandato della società finalizzato ai trasferimenti..” del calciatore stesso .

Quanto sopra, consentendo in molti casi che “..il compenso spettante (all’agente) fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore..”

Tali situazioni di anomalia che, d’altro canto, assumono notevole rilievo anche sotto profili civilisti e tributari (non va dimenticato che il calciatore è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato), sono state da tempo sollevate da Federsupporter e portate all’attenzione dell’opinione pubblica in occasione del Convegno di Genova del 5 ottobre 2010, nonchè sono state oggetto di specifica trattazione nel libro “L’impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore“ di A.Parisi e M. Rossetti, Tempesta Editore- I edizione febbraio 2012 (“Gli Agenti di calciatori: aspetti di natura regolamentare sportiva, civilistica e tributaria” pagg. 213-224).

Di seguito vengono citate le norme dell’ordinamento sportivo di cui si contesta la violazione:
NOIF
Art.93, comma 1
Contratti tra società e tesserati
Codice di Giustizia sportiva
Art 1.
Doveri e obblighi generali ( comma 1)
 
Art. 4
Art. 8
Responsabilità delle società( commi 1, 2)
Violazioni in materia gestionale ed economica (comma 1)
 
Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti,   trasferimenti, cessioni e controlli societari (comma 1 )
Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi
Art 1
Istituzione dell’elenco speciale dei direttori sportivi- Obbligo di iscrizione ( comma 1)
Regolamento Agenti di Calciatori
Art 3
Commi 1, 3, 4: incarico all’agente conferito da un calciatore; attività di assistenza a favore di società di calcio; dovere di svolgimento dell’attività dell’ agente con trasparenza e indipendenza e nel rispetto del regolamento.
 
Art. 4
Commi 1 e 2 : obbligo per l’agente di rappresentare e tutelare soltanto calciatori o società; l’attività dell’agente può essere svolta solo da persone fisiche con apposita licenza- possibilità di attribuire a società di agenti soltanto i diritti economici derivanti dagli incarichi
 
Art.5
Comma 1: divieto per calciatori e società di calcio di avvalersi dell’opera di persone prive di licenza di agente.
 
Art.10
Commi 1 : stretta personalità e non cedibilità della licenza da agente ; Testo 2007 : comma 4: l’agente può essere retribuito solo dal calciatore o dalla società che gli ha dato l’incarico, rilasciandone idonea documentazione fiscale ; comma 11: l’incarico dato da un calciatore o da una società deve essere redatto in forma scritta, con obbligo di invio di una copia alla FIGC e di istituzione di un registro dei contratti.
 
Art. 12 –Testo 2007
Doveri dell’Agente: comma 1: dovere di osservanza delle norme federali e della FIFA, Obbligo di operare secondo principi di lealtà, correttezza, probità. Buona fede e diligenza professionale; comma 2: Obbligo per l’agente di indicare chiaramente il proprio nome nel contratto al momento della sottoscrizione; comma 7: Obbligo di informare il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
 
Art. 15 – Testo 2007
Divieti e conflitti di interessi: comma 1: Divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte; comma 2: Divieto di ricevere incarichi o somme da società per la quale sono tesserati calciatori rappresentati e divieto di ricevere incarichi o somme o stipulare accordi con calciatori tesserati per una società con la quale l’agente abbia un accordo; comma 7: Divieto per l’agente o per società di cui l’agente è socio di trattative e di rapporti contrattuali con società di calcio di cui detenga partecipazioni il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado.
 
Art.16
Modalità dell’incarico–Comma 1: Obbligo dell’agente di curare gli interessi di un calciatore o di una società solo con incarico scritto ; comma 3: l’incarico deve essere conferito in via esclusiva e non può avere durata superiore a due anni- possibilità di concordare un incarico non esclusivo ma con obbligo di indicazione nel mandato; comma 6: Obbligo di conferimento di mandato da un calciatore o da una società in forma scritta, con sottoscrizione da entrambe le parti. Obbligo di trasmissione del contratto alla FIGC e obbligo di istituire un registro dei mandati.
 
Art. 19
Diritti e Obblighi dell’Agente; Comma 2: Obbligo per l’agente di assicurarsi che il suo nome, la firma ed il nome del suo cliente siano indicati nei contratti e operazioni di cui è parte; comma 3: Obbligo per l’agente dell’osservanza delle norme federali e della FIFA, dovendo improntare il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, in conformità anche alle norme del diritto dello Stato in cui opera; comma 8: Obbligo dell’agente di informare il calciatore e la società di conflitto di interessi anche potenziale; comma 9 : Obbligo per l’agente di fornire ogni informazione che gli venga richiesta dalla FIGC e/ o dalla FIFA
 
Art. 20
Divieti e conflitti di interessi- Comma 2 : Divieto per gli agenti di rappresentare l’interesse di più di una parte in contratti tra una società ed un calciatore e/o tra due società; comma 9 : Divieto per gli agenti di svolgere qualsiasi attività comportante un conflitto di interesse anche potenziale o atto ad eludere divieti o incompatibilità .
 
Art. 21
Diritti e Obblighi dei calciatori: Comma 1 : Obbligo per il calciatore di avvalersi solo di agenti muniti di apposita licenza.
 
Art. 22
Diritti ed obblighi delle società di calcio: comma 4 : Obbligo per le società di assicurarsi che il nome dell’agente del quale si siano avvalsi venga indicato nel contratto.

Nella articolata analisi svolta dal Responsabile dell’Area Giuridico-Legale, Avv. Massimo Rossetti, riportata di seguito ed alla quale si rinvia, vengono prese in esame le vicende che hanno portato al deferimento del Presidente del Consiglio di gestione (erroneamente indicato nel comunicato della FIGC C.d.A.) della Lazio spa , della stessa Società, per responsabilità diretta, e di un Agente di calciatori. Peraltro, le valutazioni e gli accertamenti della Procura Federale hanno avuto uno spettro di più ampie dimensioni, all’interno del quale va inquadrata la posizione della SS Lazio.

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