All newsAltri eventiAziendeCalcioCalcioFiscoLNDMarketingPubblicitàPunto e a CapoSponsorshipSport BusinessSport FederazioniSport.Dilettantistico - Ass. Sportive

ASD e SSD: per la Cassazione le spese di sponsorizzazioni sono integralmente deducibili

Le spese di sponsorizzazione a favore di Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) sono integralmente deducibili dallo sponsor.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3470/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024. Nel nostro ordinamento vige la presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione sostenute a vantaggio di Asd e Ssd. Di conseguenza tali corrispettivi sono integralmente deducibili per il soggetto erogante.

Rispetto alla disciplina generale di deducibilità dei costi prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l’art. 90, comma 8, della legge 289/2002 costituisce una norma speciale. Questo perchè si tratta di una disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità, in risposta alle specifiche esigenze del settore di riferimento, cioè le compagini sportive dilettantistiche.

La Cassazione ha ribaltato due gradi di giudizio, partiti da un accertamento dell’Agenzia delle entrate che aveva come oggetto il recupero, ai fini Ires, Irap e Iva, di parte dei costi sostenuti per spese di pubblicità da una Srl, in relazione ad importi corrisposti a due Asd.

Tali costi sono stati considerati solo parzialmente inerenti e deducibili nella misura del 20% dell’utile conseguibile. La Srl aveva presentato ricorso ed era stato respinto sia in primo che in secondo grado.

Ma tali sentenze sono state ribaltate dal giudizio della Cassazione che ha evidenziato come i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Asd, Ssd, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, che non siano superiori all’importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituiscano per il soggetto erogante spese di pubblicità totalmente deducibili.

Si tratta di un regime fiscale di favore per i soggetti che investono nello sport amatoriale. (fonte: SportBusinessManagement.it)

Previous post

Stadio Meazza, Salvini contro Sala: "ha fatto perdere anni e soldi"

Next post

Giuntoli (Juventus FC) ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara di Juve-Genoa

Redazione

Redazione

No Comment

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *