Fallimento Parma FC: Ghirardi salda spontaneamente la parte spettante al comitato dei creditori. Si chiude un altro capitolo di questa storia
Il contenzioso con la procedura del Fallimento del Parma FC è iniziato nel 2016, quando il fallimento ha chiesto nei confronti di 17 convenuti (ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Parma FC) un sequestro conservativo sino alla concorrenza di 60 milioni di euro, pari al danno che i curatori lamentavano inizialmemente nel proprio ricorso.
Il Fallimento sosteneva che il bilancio del Parma FC al 30 giugno 2013 fosse non veritiero e fosse stato redatto in maniera tale da occultare perdite che avrebbero altrimenti evidenziato la perdita di continuità aziendale (“going concern”) del Parma FC e la necessità di ricapitalizzare o liquidare la società.
Le principali ragioni di questo preteso “window dressing”sono le seguenti:
Nel 2013 Parma Brand ha comprato dal Parma FC il marchio Parma (per un corrispettivo di Euro 31 milioni, oltre IVA), nonché di un contratto che il Parma FC aveva stipulato con la concessionaria di pubblicità G-Sport, il subentro in quest’ultimo contratto comportava per Parma Brand anche il subentro in crediti per circa 10 milioni di Euro verso la medesima G-Sport (il prezzo di cessione del contratto è invece stato pari a 8 milioni di Euro che con l’attualizzazione, più o meno corrispondono a 10 milioni dovuti nel tempo da G-Sport).
Da tali operazioni il Parma FC ha ricavato un credito di circa 39 milioni di euro, oltre ad IVA, nei confronti di Parma Brand; credito destinato ad essere ripagato da quest’ultima in alcune tranche, con decorrenza dal dicembre 2014, a seguito della programmata (e poi realizzata il 27 dicembre 2014) fusione per incorporazione di Parma Brand nella capogruppo e controllante del Parma FC, Eventi Sportivi (la quale a sua volta era creditrice del Parma FC e quindi nelle condizioni di rinunciare al proprio credito se necessario).
Quello che rileva è che l’intera operazione è descritta con dovizia di particolari nella relazione sulla gestione al bilancio del Parma Calcio (con il pieno blessinge crisma di attendibilità della società di revisione PwC; cioè una delle cosiddette big four mondiali) e di Parma Brand al 30 giugno 2013, nonché nel bilancio consolidato di Eventi Sportivi. Peraltro, atteso che nel bilancio consolidato le operazioni infra-gruppo vengono elise, il bilancio di Eventi Sportivi evidenzia che senza l’iscrizione del credito derivante dalle cessioni del marchio e del Contratto G-Sport a Parma Brand, il patrimonio netto del Parma FC sarebbe stato negativo.
Il Tribunale di Bologna ha disposto una consulenza chiedendo al perito di verificare:
“se la perdita di continuità e/o l’erosione del capitale sociale sia ragionevolmente databile al 30 giugno 2013, tenuto conto delle rettifiche che si rivelino necessarie in ordine alle operazioni di maggior rilievo, nei bilanci chiusi a tale date, che si individuano a titolo esemplificativo, in quelle relative: all’iscrizione tra l’attivo patrimoniale dei crediti derivanti dalla cessione a Parma Brand S.p.A. del marchio e del contratto “G-Sport”, nonché alle relative iscrizioni in sede di conto economico; alla capitalizzazione dei costi di vivaio; alla cessione dell’archivio RAI; alla cessione del giocatore Enow Salomon; alla contabilizzazione degli stipendi erogati ai calciatori e delle cessioni e compartecipazioni dei calciatori medesimi”.
Il perito nello specifico ha rilevato i seguenti elementi:
- la perdita della continuità aziendale del Parma FC era databile al 14 novembre 2014 (cioè mentre erano quasi concluse le trattative per la cessione della squadra a Rezart Taci);
- la cessione del marchio non era fittizia ma reale, ed avvenuta a valori congrui;
- la cessione del Contratto G-Sport non era fittizia, né altrimenti illecita, affermando che all’epoca della redazione del bilancio al 30 giugno 2013, “visto il set informativo disponibile all’epoca dei fatti dai redattori del bilancio e dagli altri membri degli organi sociali, tale credito risultava essere verosimilmente esigibile”.
Il perito del Tribunale ha ulteriormente sottolineato:
(i) “Parma Brand non poteva essere ragionevolmente considerata una società inattiva bensì, molto più semplicemente, una società in fase di start up con il compito di gestire il progetto di sviluppo del Marchio e del merchandising legato al Parma FC, ed il cui successo sarebbe stato direttamente collegato ai risultati raggiunti dalla società in ambito calcistico, con possibilità di crescita molto elevate in caso di accesso alle competizioni europee”;
(ii) “Se il progetto sportivo e industriale dichiarato dagli Amministratori e Dirigenti di Parma FC era finalizzato all’accrescimento dei risultati sportivi fino al raggiungimento dell’accesso alle competizioni europee, principalmente l’Europa League, in modo tale da permettere l’incremento reputazionale del club e dei ricavi gestionali (prevalentemente tramite i maggiori incassi della biglietteria, degli sponsor e della gestione commerciale in generale), sarebbe stato del tutto necessario contestualizzare l’andamento della gestione economica in un’ottica prospettica ragionevole all’epoca dei fatti, al fine diversificare, tra l’altro, la coerenza delle operazioni intraprese con gli obiettivi prefissati. Se tale analisi fosse stata condotta [n.d.r. dalla curatela del Fallimento, le cui domande sono state poi rigettate dal Tribunale di Bologna], si sarebbe facilmente constatato che il Parma FC, nel momento in cui veniva approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2013, era 8° in classifica a 29 punti in 20 giornate, ad appena 3 punti dall’Inter, all’epoca al 5° posto in classifica. La squadra era, pertanto, in piena corsa per l’accesso all’Europa League, con la concreta possibilità di qualificarsi e di aumentare così i ricavi derivanti dallo sfruttamento del Marchio. A parere di chi scrive, collocando le valutazioni circa la congruità del valore di cessione e l’esigibilità del credito verso Parma Brand all’interno del contesto temporale in cui operava il Parma FC in sede di chiusura del bilancio al 30 giugno 2013, appare quanto meno inverosimile che potesse essere eccepita l’impossibilità della cessionaria di ripagare il credito, o che potessero esserci dubbi sulla continuità aziendale del Parma FC”;
(iii) “nel gennaio 2014, data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2013, gli scenari futuri per Parma FC erano quanto meno positivi, alla luce dei seguenti possibili scenari:
- Possibile qualificazione all’Europa League, poi effettivamente avvenuta, salvo essere revocata per ben noti motivi burocratici;
- Sostegno finanziario continuativo da parte della controllante e dei soci della controllante, ribadito con numerose e successive support letters rilasciate dai soci di Eventi Sportivi a favore di quest’ultima per supportare il fabbisogno finanziario di Parma FC;
- Gestione del parco calciatori improntato, a partire dalla sessione di mercato di gennaio 2014, alla cessione di numerosi calciatori al fine di ridurre in termini numerici i giocatori in proprietà al Parma FC e di monetizzare in termini finanziari i risultati della valorizzazione degli investimenti sostenuti negli ultimi esercizi”.
A seguito della CTU la richiesta di sequestro della curatela è stata rigettata dal Tribunale di Bologna.
La “posizione” di Tommaso Ghirardi nel fallimento dell’ex Parma FC
Con una sentenza passata in giudicato del 2019, inoltre, il Tribunale di Milano ha accertato che la vendita fatta alla Dastraso Holding Ltd (società riferibile all’imprenditore albanese Rezart Taci che nel dicembre 2014 ha comprato Eventi Sportivi) non era fittizia ma reale e il contratto di vendita delle azioni valido.
La “Dastraso Holding” è quindi stata condannata in ragione del proprio inadempimento. La sentenza ha quindi, di fatto, sgombrato il campo dalla voce di piazza secondo cui Ghirardi avrebbe venduto a Manenti per sbarazzarsi della società di calcio. Al contrario Ghirardi aveva preso informazioni su Taci, anche da Galliani dal quale aveva ricevuto rassicurazioni in merito alla capienza patrimoniale del petroliere albanese.
Nell’autunno 2019 sono iniziati dei nuovi contatti tra il fallimento e tutti gli ex amministratori, sindaci e revisori del Parma FC per cercare di chiudere future cause civili in via stragiudiziale.
In tale contesto, la maggior parte di ex sindaci e amministratori hanno concluso degli accordi ratificati dal comitato dei creditori del fallimento, per evitare che potesse configurarsi, in ipotesi, una qualche forma di responsabilità colposa per omesso controllo o per atti di gestione.
In questo contesto Tommaso Ghirardi ha deciso di chiudere anche lui, in via di transazione tombale, ogni propria eventuale pendenza economica verso il Parma FC, con il pagamento di una cifra ritenuta congrua dal fallimento.
Questa scelta è stata presa nonostante tutti i Tribunali sinora investiti della questione si siano pronunciati in senso favorevole all’ex Presidente, ed è motivata dal desiderio di Tommaso Ghirardi (nella foto in primo piano) di chiudere definitivamente una vicenda non positiva anche sotto il profilo personale, con la consapevolezza, non solo di non aver mai sottratto un euro al Parma FC, ma di aver sempre rispettato tutti gli impegni presi e di aver pagato, come in questo caso, anche oltre le proprie responsabilità.
Il pagamento inoltre è avvento su base puramente spontanea, in assenza di una condanna che lo rendesse obbligatorio.
Anche molti altri amministratori e sindaci hanno concluso analoghi accordi negli stessi giorni. Tra questi c’è lo stesso Marco Ferrari il quale sedeva nel CdA anche del “vecchio” Parma FC (unico “parmigiano” della vecchia compagine e unico non convenuto nel giudizio di Bologna), oggi considerato tra i punti di riferimento del nuovo progetto del Parma calcio (attualmente iscritto in Serie A).
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