Il Tar del Lazio assolve Infront. E adesso chi glielo dice all’AGCM?
Come volevasi dimostrare. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha annullato nelle ultime ore il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), secondo la quale ci sarebbe stata un’intesa restrittiva della concorrenza finalizzata a modificare l’esito della procedura per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della serie A (stagioni 2015/2018).
Di fatto, tutte le accuse mosse nei confronti di Infront Italy, advisor della Lega calcio serie A sono venute a cadere.
Il TAR ha confermato, in maniera inequivocabile, la correttezza dell’operato di Infront Sports & Media, smontando la costruzione accusatoria del provvedimento dell’Autorità Garante.
Infront pertanto ha svolto il ruolo di advisor in modo imparziale e conforme alla legge.
Infront è stata rappresentata da diversi avvocati tra cui Alù Saffi, Salvatore Pino, Enzo Morelli, Mario Morelli, Luca Spaziani e Giovanni Pallone.
Come agenzia specializzata nello sport-business siamo contenti di aver sostenuto (conoscendo molto meglio di altre testate il mercato dei diritti audiovisivi), una società (Infront Italy) distintasi per il suo operato. Adesso, alla luce della sentenza del TAR, i vertici di AGCM non dovrebbero chiedere almeno scusa a quelli della società con sede a Zug?
Non è solo una questione di stile o di forma, ma il giusto riconoscimento di una realtà aziendale, che si è sviluppata negli anni generando economia “sana” sul territorio tricolore ed oggi è un colosso mondiale nei settori dello sports-marketing a 360 gradi. L’hanno compreso in molti, stranamente il tutto non è stato ben compreso dall’AGCM.
Di seguito un passaggio della sentenza del TAR del Lazio
“Ne emerge un quadro che pone Infront come estranea ad influenze decisive sul volere della Lega, cui è rimandata ogni determinazione, e come soggetto che pone una problematica di ordine giuridico non pretestuosa ma da più fonti, anche di una certa autorevolezza, evidenziata (parere del consulente esterno, dichiarazioni in assemblea di esponenti di squadre di calcio).
Inoltre, il resto degli elementi “esogeni” richiamati dall’AGCM non coinvolge direttamente Infront ma riguarda scambi di “mail” tra gli operatori economici o tra questi e soggetti esterni che accomunano peraltro Lega e Infront senza individuare in quest’ultima una precisa volontà di favorire la specifica condotta per propri interessi legati alla “spartizione” di mercato.
A ciò si aggiunga che l’ulteriore elemento esogeno sui cui si fonda l’AGCM, consistente nella circostanza per la quale il rappresentante di Infront avrebbe telefonato nella mattina del 26 giugno 2014 all’amministratore delegato di Sky per comunicare l’esito della vicenda relativa all’assegnazione (pacchetto A a Sky, pacchetti B e D a RTI con disponibilità di quest’ultima a “sub-licenziare” il secondo a Sky ma pur sempre “…ai sensi del Decreto Melandri”, quindi subordinandola all’autorizzazione di AGCM/AgCom), non prova alcuna diretta influenza dell’”advisor” sulla decisione, dato che le testuali parole riportate nel provvedimento impugnato facevano chiaro riferimento a quanto operato “dalla Lega”, senza assumersi alcun merito o vantaggio specifico.
Anche la successiva telefonata richiamata, ove Infront prospetta a Sky la condizione di procedere alla rinuncia al contenzioso affinché la Lega esprima il consenso ad avviare il procedimento di richiesta di sub-licenza, non appare idonea a concretizzare una partecipazione decisiva di Infront a stravolgere l’esito della procedura di assegnazione ma testimonia, semmai, la sua opera di mero raccordo, quale “advisor”, con operatori coinvolti in una complessa situazione di “stallo”, fondata peraltro non su pretestuosi elementi ma su ragioni giuridiche di sostanza.
Che “a posteriori” l’AGCM affermi in merito che in realtà l’assegnazione dei due pacchetti a Sky non avrebbe integrato alcuna formazione di posizione dominante non è argomento idoneo a condizionare il giudizio sulla condotta delle parti, che – come detto – deve essere esaminata esclusivamente nella contestualizzazione degli eventi che, all’epoca, vedeva molti dubbi di fattibilità nell’assegnazione dei pacchetti più appetibili ad un unico operatore di mercato o anche una prevedibile incertezza sugli esiti di una nuova gara, una volta conosciuti gli importi offerti da RTI e Sky nonché da Eurosport (inferiore al minimo e per il solo pacchetto D, meno appettibile e naturalmente collegato e dipendente dalla gestione dei pacchetti A e B), con non impossibile evenienza che anche il pacchetto D (ma non quello E) potesse essere ottenuto da Sky, con evidenti ulteriori perplessità riguardo al rispetto dell’art. 9, comma 4, del “decreto Melandri”, che la stessa AGCM nel procedere all’approvazione della Linee Guida, pur potendo, non aveva contribuito a prospettare e risolvere “ex ante”.
In definitiva, le tesi dell’AGCM (di cui a pagg. 79-80 del p.i.) – secondo cui Infront: a) aveva un interesse immediato e diretto circa il raggiungimento di determinati ricavi da parte della Lega; b) aveva svolto un ruolo di mediazione nelle discussioni fra le squadre e con Sky; c) aveva rappresentato una forza di promozione, organizzazione, propulsione e coordinamento nell’intesa – non appaiono convincenti ai fini dell’irrogazione di una sanzione “antitrust” per le seguenti ragioni….”
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