Riforma Sport Dilettantistico: l’assalto alla diligenza delle lobby sulla P.L. 1680
Martedì prossimo 26 luglio in Commissione Cultura della Camera dei Deputati dovrebbe riprendere la discussione e votazione degli emendamenti presentati sulla proposta di legge n.1680 (qui si sono fuse due proposte con un primo firmatario on. Filippo Fossati (PD) e relatore l’on. Bruno Molea di Scelta Civica per l’Italia, oltre al secondo on. Marco Di Lello eletto nelle liste del PD ed oggi nel Misto), che intende disciplinare e modernizzare il variegato universo dello “sport dilettantistico italiano”, profondamente cambiato negli ultimi 40 anni.
Importante che questo testo normativo arrivi e sia seguito da un ex presidente di EPS (Fossati ha guidato per anni l’UISP) e dall’attuale presidente dell’AICS e membro del consiglio nazionale del CONI (Bruno Molea – nella foto sopra).
Nel prendere visione dei contenuti dei nuovi emendamenti presentati su questa proposta di legge, c’è da rilevare, in particolare, l’esigenza di respingerne decisamente alcuni, poiché assolutamente inaccettabili (in linea di principio), in quanto stravolgerebbero la natura dello sport dilettantistico, mettendo in gravi difficoltà le società e facendo perdere alle stesse le poche agevolazioni di cui oggi dispongono.
Analizzandolo con attenzione emerge che alcune posizioni non sono rispondenti alle esigenze dello sport dilettantistico, ma, per esempio, all’ordine dei commercialisti, per creare (a beneficio di questo ordine ma anche di altri) nuove opportunità di lavoro, con gravissimi aggravi economici e difficoltà gestionali a carico delle Società dilettantistiche.
La legge è un punto fondamentale di conquista per tutto il mondo dilettantistico, il testo all’esame è sicuramente positivo, ma quella che appare in prima battuta come una “sensazione” (anche se non lo è) è l’assalto alla diligenza da parte delle solite lobby, che cercano di produrre benefici a commercialisti, privati, medici, notai.
E questo non è assolutamente un bene per il mondo dello sport dilettantistico italiano, già aggravato di una serie di incombenze burocratiche e di costi (talvolta veramente inutili). Il tutto tra l’altro è da contestualizzare in un periodo storico (per il nostro Paese) contrassegnato da una perdurante crisi economica.
Il Governo Renzi su questa proposta dovrebbe dimostrare fermezza evitando stravolgimenti e accelerandone l’approvazione attesa appunto da oltre quarant’anni.
CONSIDERAZIONI IN ORDINE AGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
ATTI CAMERA NN 1680 (FILIPPO FOSSATI) E 1425 (Marco DI LELLO)
ART. 1 – Emendamento 1.4 Abrignani (Misto/ALA)– Sembra inopportuno poiché l’inclusione del fitness e del wellness tra le attività che potranno avere agevolazioni cui sono destinatarie le attività sportive di base e dilettantistiche, è quantomeno pericoloso giacché la stessa amministrazione finanziaria è notevolmente intenzionata a contrastare ogni forma di agevolazione verso tali attività che generano utili notevoli non tassati. La stessa amministrazione spesso è portata a porre divieti nei confronti dell’intero sport dilettantistico, proprio perché ritiene che ne beneficino le attività di cui sopra. Da respingere
ART. 2 – Emendamento 2.01 – Abrignani (Misto/ALA) – Per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002 non è previsto l’obbligo della presenza di un responsabile nelle palestre.
Art. 3 – Emendamento 3.100 – Relatore – Si ritiene che non vada soppresso l’art. 3 poiché questo porterebbe le società e le associazioni sportive tra le organizzazioni di volontariato con i benefici che comporta. Da respingere
ART. 4 – Emendamento 4.1 – Fragomeli (PD) – E’ decisamente da respingere laddove, seppure ai soli fini della responsabilità per le obbligazioni sociali, alla lettera a), prevede l’obbligo della contabilità ordinaria anche per i soggetti alla legge n. 398/91 che sono esonerati da tali obblighi. Sembra inopportuna anche la previsione dei punti 1 e 3.
Emendamento 4.01 – Abrignani (Misto/ALA)- E’ difficile poter equiparare l’attività sportiva dilettantistica a quella che è svolta nei villaggi turistici e nelle stazioni termali o anche negli istituti di rieducazione e pena (carceri). Da respingere.
ART. 5 – Emendamento 5.3 – Fragomeli (PD) – E’ opportuno poter partecipare ai bandi di gara per l’affidamento della gestione d’impianti sportivi siano richieste garanzie. Da approvare.
ART. 9- Emendamento 9.1 – Simone Valente (M5S) – E’ assolutamente da abrogare perché penalizza fortemente l’associazionismo sportivo dilettantistico prevedendo, comunque, per qualsiasi pagamento e per qualsiasi importo, la tracciabilità bancaria, cosa che non è prevista per nessun altro soggetto nel territorio della Repubblica. E’ da considerare che già sia incostituzionale il limite di 1.000 euro imposto alle società e associazioni sportive rispetto alla totalità dei cittadini che possono eseguire e ricevere pagamenti nel limite dei 3.000 euro. Tutto da respingere.
Emendamento 9.3 – Fossati (PD) – Va eliminato l’ultimo periodo dell’emendamento (comma 1-bis) che può indurre a ritenere obbligati i soggetti che superano i 200.000 euro a tenere comunque la contabilità anche ai fini delle imposte sui redditi (artt. 14 e segg. DPR. N. 600/73).
Emendamento 9.6 – Simone Valente (M5S) – Va abrogato poiché sembra congruo il limite di 400.000 euro previsto dal comma 5.
Emendamento 9.10 – Fragomeli (PD)– Il comma 6-bis che si vuole introdurre abroga il trattamento previsto attualmente per i compensi ai dilettanti (cori, bande musicali, filodrammatiche e attività sportive dilettantistiche). Infatti, con l’emendamento, se approvato, oltre la quota esente di 7.500 euro, gli importi erogati andrebbero tutti assoggettati a ritenuta IRPEF a titolo d’acconto mentre ora la fascia tra 7.501 e 28.158,28 euro è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta. E’ assolutamente da abrogare.
Il successivo comma 6-ter proposto con il medesimo l’emendamento tende a ricondurre nell’ambito dei redditi diversi i soli compensi fino a euro 30.000, al lordo delle ritenute d’acconto, Non è chiaro cosa voglia intendere l’emendamento poiché, a prescindere dall’applicazione della ritenuta d’acconto invocata con il comma 6-bis, già oggi, di fatto, i compensi superiori a 28.158,28 euro pur essendo considerati redditi diversi sono trattati fiscalmente come i redditi di lavoro autonomo con ritenuta a titolo d’acconto. E’ da abrogare.
Il comma 6-quinquies è superfluo. Infatti, il comma 18 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, che si vuole sostituire, già prevede per le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, gli obblighi di cui al testo oggetto di emendamento. Il comma 18 originario, infatti, ha quali destinatari “le società e le associazioni sportive….”.
Non solo, ma se passasse l’emendamento, le associazioni sportive che oggi sono obbligate a prevedere nei loro statuti in forza del dettato del comma 18, non sarebbero, con il nuovo comma 18, assoggettate agli obblighi stessi. Da abrogare.
Emendamento 9.11- Coccia (PD) – Da approvare.
ART. 10 – Emendamento 10.01 – Fragomeli (PD) –L’emendamento sconvolge tutta la disciplina delle collaborazioni in ambito sportivo e soprattutto ha effetti devastanti per quanto concerne i rapporti che sono equiparati, ai fini contributivi, al lavoro occasionale con pesanti conseguenze economiche sul mondo sportivo dilettantistico. E’ decisamente da respingere.
ART. 11- Emendamento 11.01 – Marcon (SI-SEL) – da approvare.
ART. 13 – Emendamento 13.1 – Simone Valente (M5S) – Non si vede il perché di un’opposizione all’inserimento nella legge delega di principi e direttive precisi. Da abrogare.
Emendamento 13.3 – Fossati (PD)– la lettera e-bis) del comma 2 dovrebbe essere coordinata con quanto si andrà a stabilire circa il mantenimento della fascia (tra 7.500 e 28.158,28 euro) assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta.
Sarebbe importante proporre inoltre una modifica alla norma che prevede l’esclusione della concorrenza dei redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), alla determinazione dell’aliquota d’imposta da applicare al reddito complessivo del soggetto percipiente.
La norma dovrebbe essere così formulata:
“All’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall’articolo 37, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è soppresso l’ultimo periodo” (Viene prevista la soppressione della disposizione che stabilisce che la parte degli emolumenti ai dilettanti soggetti a ritenuta a titolo d’imposta concorre, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Infatti, tale norma limita notevolmente l’agevolazione recata dalla legge).
ART. 1 – Emendamento 1.4 Abrignani (Misto/ALA) – Sembra inopportuno poiché l’inclusione del fitness e del wellness tra le attività che potranno avere agevolazioni cui sono destinatarie le attività sportive di base e dilettantistiche, è quantomeno pericoloso giacché la stessa amministrazione finanziaria è notevolmente intenzionata a contrastare ogni forma di agevolazione verso tali attività che generano utili notevoli non tassati. La stessa amministrazione spesso è portata a porre divieti nei confronti dell’intero sport dilettantistico, proprio perché ritiene che ne beneficino le attività di cui sopra. Da respingere.
ART. 2- bis – Emendamento 2.01 – Abrignani (MIsto/ALA) – Professionista delle attività motorie. Istituire una figura professionista in ambito dilettantistico con relative tutele stravolge il quadro giuridico dell’attività che ha precisi fini e crea pericolosi presupposti di dipendenza insostenibili. Da respingere.
ART. 4 – Emendamento 4.200 – 4201- 4202 – 4203 – 4204 – Giordano, Civati (SI-SEL/MISTO-AL/Possibile) – Responsabilità per le obbligazioni sociali. E’ decisamente da respingere poiché introduce la figura del revisore dei conti in ambito dilettantistico che con la Legge 398 e in campo civilistico non è prevista, con una complicazione burocratica e un aggravio di costi insostenibile e improponibile. Tutto da respingere.
Art. 4 Emendamento 4.01 – Fragomeli (PD) – L’attuale disciplina è pienamente confacente al ruolo dello sport dilettantistico. Da respingere.
ART. 5 – Emendamento 5.1 – 5.3 – Fragomeli (PD)– L’attuale normativa è pienamente confacente allo scopo, le innovazioni che si vogliono introdurre vanno a snaturare il ruolo del mondo dilettantistico, complicandone la vita e creando presupposti di ulteriori rallentamenti e aggravi alla loro attività. Da respingere.
Art. 5 – Emendamento 5.200 – 5.2001 – Civati–Paglia (Misto-AL/Possibile-SI-SEL) – Per le stesse ragioni di cui sopra, da respingere.
ART. 9- Emendamento 9.201 – Paglia (SI-SEL) – E’ da abrogare perché penalizza il mondo dilettantistico peggiorando l’attuale situazione normativa.
Emendamento 9.3 – Fossati (PD) – Va eliminato l’ultimo periodo dell’emendamento (comma 1-bis) che può indurre a ritenere obbligati i soggetti che superano i 200.000 euro a tenere comunque la contabilità anche ai fini delle imposte sui redditi (artt. 14 e segg. DPR. N. 600/73).
Emendamento 9.6 – Simone Valente (M5S) – Va abrogato poiché sembra congruo il limite di 400.000 euro previsto dal comma 5.
Emendamento 9.10 – Fragomeli (PD)– Il comma 6 che si vuole introdurre complica ulteriormente la gestione dell’attività dilettantistica, peggiorando l’attuale normativa. E’ assolutamente da abrogare interamente.
ART. 10 – Emendamento 10.01 – Fragomeli (PD) –L’emendamento sconvolge tutta la disciplina delle collaborazioni in ambito sportivo e soprattutto ha effetti devastanti per quanto concerne i rapporti che sono equiparati, ai fini contributivi, al lavoro occasionale con pesanti conseguenze economiche sul mondo sportivo dilettantistico. E’ decisamente da respingere.
ART. 11- Emendamento 11.01 – Marcon (SI-SEL) – Si ritiene inopportuno inserire in questa legge la questione dei diritti televisivi che è disciplinata dalla Legge Melandri, purchè in fase di modifica, introducendo criteri di ripartizione poco chiari e a soggetti che non ne possono avere titolo.
ART. 13 – Emendamento 13.201 – Crimì (PD) – Non si ritiene opportuno introdurre queste norme al comma 2 poiché potrebbe generare confusione normativa. Da abrogare.
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