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Sport&Fisco – La regolarizzazione degli esclusi dal 5 per mille

Regolarizzazione degli esclusi dal 5 per mille

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Il decreto legge  "mille proroghe"  [1]  ha riaperto la corsa al cinque per mille in favore degli enti esclusi dal beneficio.

Per effetto di tale disposizione i soggetti interessati – che dopo aver presentato la domanda di iscrizione al beneficio  sono stati esclusi per inadempimenti di carattere procedurale – possono, entro il 30 aprile 2010, regolarizzare la propria posizione per i seguenti anni:

o      Anno finanziario 2006 (anno d’imposta 2005)

o      Anno finanziario 2007 (anno d’imposta 2006)

o      Anno finanziario 2008 (anno s’imposta 2007)

 

Con la circolare n. 15/E del 26 marzo 2010 l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire  chiarimenti in merito alla proroga dei termini e illustra gli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.

 

Enti interessati alla proroga dei termini : Associazioni sportive dilettantistiche

La proroga al prossimo 30 aprile  interessa anche  le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI [2]  che per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 erano iscritte negli elenchi degli enti del volontariato, mentre per l’esercizio finanziario 2008 sono state incluse in un apposito elenco curato dal CONI stesso.

 

Motivi di esclusione

I  motivi che possono aver portato ad essere esclusi dal beneficio del riparto del 5 per mille sono  riassumibili nella mancata, incompleta o tardiva produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti prescritti.  Irregolarità fra cui sono ricompresi i casi di:

o      la mancata allegazione del documento di identità

o      la mancata sottoscrizione della dichiarazione stessa

o      l’utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie

 

 

Adempimenti degli interessati: integrazione documentale

Le associazioni sportive dilettantistiche possono regolarizzare la propria posizione inviando la dichiarazione sostitutiva, attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere al beneficio.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente.

Attese le specifiche competenze del CONI, tutte le dichiarazioni sostitutive relative alle tre citate annualità  devono essere trasmesse a mezzo raccomandata r.r. – entro il termine ultimo del 30 aprile 2010, a pena di decadenza dagli  agli Uffici del Coni (Comitati Provinciali)  nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente medesimo.

Nel caso in cui le autocertificazioni vengano per errore spedite agli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno questi ultimi, secondo la circolare, a trasmettere la documentazione al Coni, dandone notizia all’associazione

Alla dichiarazione sostitutiva, sempre a pena di decadenza, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’attuale legale rappresentante.

Ai fini della compilazione devono essere utilizzati i moduli conformi a quelli allegati al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 2 aprile 2009

I modelli,  allegati alla circolare, si possono reperire anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata al cinque per mille.

Gli enti esclusi che devono regolarizzare  più annualità  devono spedire  distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio,  ognuna redatta sullo specifico modello approvato per ogni anno di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive.  Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita in separato plico.

I soggetti che sono stati, in precedenza, esclusi dal beneficio, per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto, non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore dell’ente firmatario della stessa.

 

 

N.B. ai sensi dell’articolo 1 del DM 16 aprile 2009 le associazioni sportive dilettantistiche devono  essere:

 

 

“ in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e’ presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, che svolgono prevalentemente attivita’ di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta’ inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta’ non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.”

 

Il possesso di tale requisito va indicato nelle dichiarazioni sostitutive relative agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008; a tal fine dovrà essere effettuata una annotazione specifica nel punto dove è prevista l’indicazione "che l’associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI……………………"

 

Allegati:

1.    Modello dichiarazione sostitutiva per l’esercizio finanziario 2006

2.    Modello dichiarazione sostitutiva per l’esercizio finanziario 2007

3.    Modello dichiarazione sostitutiva per l’esercizio finanziario 2008

Per i suddetti allegati vedi il documento nel formato PDFLEAD Technologies Inc. V1.01         

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

1.     PREDISPORRE L’AUTOCERTIFICAZIONE UTULIZZANDO I MODULI CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 2 APRILE 2009

2.     UTILIZZARE UN MODULO PER OGNI ANNO E SPEDIRE IN SEPARATO PLICO

3.     SOTTOSCIVERE IL MODULO DA PARTE DELL’ATTUALE LEGALE RAPPRESENTANTE

4.     ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DELL’ATTUALE LEGALE RAPPRESENTANTE

SPEDIRE AL CONI PROVINCIALE COMPETENTE  A MEZZO R.R. ENTRO IL 30 APRILE 2010                                               


[1] art. 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

 

[2] Gli altri enti interessati al provvedimento sono gli enti del volontariato; le onlus,  le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le fondazioni nazionali di carattere culturale

fonte: studio Fabio Romei

Con la circolare n. 15/E del 26 marzo 2010 l’Â’Agenzia delle Entrate interviene per fornire  chiarimenti in merito alla proroga dei termini e illustra gli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.

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